PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai sottufficiali delle Forze armate che sono transitati alla categoria degli ufficiali spetta il trattamento economico di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, che è determinato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria dei sottufficiali.

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2003, al personale destinatario del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,».
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica a coloro che sono transitati dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri alla categoria degli ufficiali delle Forze di polizia, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestati nei predetti ruoli».

 

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Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.